La decisione del CGARS
Sulla base di quanto previsto dall’art. 31, i giudici d’appelli siciliani hanno confermato la decisione del TAR, chiarendo in modo netto che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una fattispecie sanzionatoria a formazione legale che si perfeziona automaticamente con il semplice decorso del termine per la demolizione.
Il Collegio scrive infatti che «l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 del Testo unico edilizia, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione».
Di conseguenza, «l’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari».
La decisione ribadisce che il provvedimento comunale ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale: può essere sindacato in giudizio solo per vizi formali propri, come:
- errori nella notifica dell’atto;
- erronea perimetrazione catastale;
- difetti di individuazione dell’area o delle pertinenze acquisite.
Non è invece possibile utilizzare l’impugnazione dell’atto di acquisizione per riaprire, in via indiretta, la contestazione sull’ordine di demolizione ormai consolidato.
Come osserva il CGARS, «il ricorso originario non era volto a denunciare vizi propri dell’atto comunale, ma a rimettere in discussione la legittimità dell’ordinanza di demolizion, ormai definitiva e intangibile».
Rilevante anche il passaggio dedicato al diritto di abitazione della sig.ra assegnataria dell’immobile abusivo: il Collegio ha escluso che tale diritto, pur trascritto e opponibile ai terzi, potesse prevalere sulla misura repressiva. «L’ordinanza di demolizione – precisa il Consiglio – deve essere rivolta e notificata al proprietario del bene, quale soggetto responsabile dell’abuso tenuto ex lege a darvi esecuzione», mentre «la posizione della titolare del diritto di abitazione non le conferisce la qualità di destinataria necessaria dell’ingiunzione».
Analogamente, non può essere invocata la violazione del giusto procedimento o del principio di proporzionalità, trattandosi di un atto vincolato il cui contenuto è predeterminato dalla legge. La comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo decisivo perché, come osserva la sentenza, «la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito vincolato del procedimento, essendo l’acquisizione effetto legale dell’inottemperanza».