Conclusioni
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, confermando la legittimità della comunicazione di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il CGARS ha consolidato ulteriormente il granitico orientamento giurisprudenziale sulla misura dell’acquisizione, non qualificabile come scelta del Comune, ma come effetto legale automatico dell’inottemperanza.
Si tratta di un principio di grande rilievo operativo, che chiarisce definitivamente il rapporto tra fase sanzionatoria e fase dichiarativa:
- la sanzione nasce ex lege, per cui decorso il termine per la demolizione, la proprietà del bene abusivo passa automaticamente al Comune;
- il provvedimento comunale è solo ricognitivo, serve per formalizzare la trascrizione nei registri immobiliari e consentire l’immissione in possesso;
- il ricorso contro l’atto di acquisizione può riguardare solo eventuali vizi formali, non la legittimità dell’ordine di demolizione;
- i diritti reali minori (abitazione, usufrutto, uso) non paralizzano l’effetto ablativo, perché la misura è di ordine pubblico e prevale su qualsiasi titolo privato;
- la partecipazione procedimentale non è necessaria, in quanto a comunicazione di avvio non muterebbe l’esito vincolato del procedimento.
In conclusione, l’atto comunale di acquisizione costituisce applicazione vincolata della disciplina urbanistica e non può essere annullato per ragioni estranee all’effetto automatico già verificatosi per legge.