Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: il CGARS sui limiti della notifica

Il C.G.A. per la Regione Siciliana ribadisce la necessità di notificare l’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari: senza notifica, l’acquisizione gratuita è inefficace

di Gianluca Oreto - 17/06/2025

La notifica dell’ordinanza di demolizione deve essere fatta a tutti i comproprietari? È possibile procedere con l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale se uno dei comproprietari non ha ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione? Cosa accade nei casi in cui l’abuso edilizio sia stato commesso da un coniuge in regime di comunione legale, ma l’altro non abbia partecipato né ricevuto atti del procedimento sanzionatorio?

Notifica ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: interviene il CGARS

Ha risposto a questi interrogativi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 4 aprile 2025, n. 288, che consente di approfondire un tema di rilevanza centrale nei procedimenti di repressione degli abusi edilizi e introduce un orientamento più attento alla tutela delle posizioni giuridiche individuali.

La vicenda trae origine dall’adozione, da parte del Comune, di un’ordinanza di demolizione emessa nel 1993 per opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo. L’immobile oggetto dell’intervento risultava intestato a due coniugi in regime di comunione legale, ma il provvedimento repressivo era stato notificato esclusivamente al marito, unico soggetto che aveva presentato successivamente un’istanza di condono edilizio, poi rigettata. A seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’amministrazione comunale aveva disposto, nel 1996, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, estendendo il provvedimento anche alla quota di comproprietà della moglie, mai coinvolta nel procedimento.

La comproprietaria, venuta a conoscenza dell’acquisizione solo in un momento successivo, ha proposto ricorso, contestando la mancata notifica dell’ordinanza e l’illegittimità dell’estensione degli effetti sanzionatori a un soggetto rimasto totalmente estraneo all’iter amministrativo. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo le censure inammissibili anche in considerazione della pretesa legittimazione esclusiva del coniuge, quale istante della sanatoria e destinatario dell’ordinanza di demolizione.

Il caso è passato, dunque, nelle mani dei giudici di secondo grado che hanno fornito nuovi e interessanti spunti di riflessione.

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