Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: il CGARS sui limiti della notifica
Il C.G.A. per la Regione Siciliana ribadisce la necessità di notificare l’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari: senza notifica, l’acquisizione gratuita è inefficace
Le valutazioni giuridiche e urbanistiche del CGARS
Preliminarmente, i giudici del CGARS hanno confermato che il diniego di sanatoria produce effetti solo nei confronti del soggetto che ha presentato l’istanza. Chi non ha partecipato al procedimento non può impugnare il relativo diniego, né ha diritto alla notifica. Si tratta di un principio coerente con la logica procedimentale della Legge n. 47/1985 e delle successive leggi sul condono.
Ciò, però, non significa che al diniego di condono possa seguire un’ordinanza di demolizione indirizzata solo a chi aveva presentato l’istanza.
È qui che la sentenza assume rilievo. Il CGARS ha chiarito che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può essere disposta nei confronti del comproprietario che non sia stato destinatario dell’ordinanza di demolizione. Il CGARS esclude espressamente che, in regime di comunione legale, la notifica dell’ordinanza a uno solo dei coniugi possa produrre effetti anche nei confronti dell’altro. La convivenza o il vincolo coniugale non costituiscono base sufficiente per presumere una conoscenza legale del provvedimento.
In mancanza di notifica, non vi è responsabilità per l’inadempimento dell’ordine di demolizione, e quindi non può legittimamente derivarne l’acquisizione forzata della proprietà.
Tale orientamento si fonda sul principio generale di partecipazione e contraddittorio, che deve essere garantito a ogni soggetto titolare di una posizione giuridica soggettiva potenzialmente incisa dal provvedimento repressivo.
Documenti Allegati
Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 4 aprile 2025, n. 288IL NOTIZIOMETRO