Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: il CGARS sui limiti della notifica
Il C.G.A. per la Regione Siciliana ribadisce la necessità di notificare l’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari: senza notifica, l’acquisizione gratuita è inefficace
Le statuizioni del CGARS: tra conferme e precisazioni
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pur confermando la correttezza della pronuncia di primo grado in merito alla definitività del diniego di sanatoria e alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ha accolto l’appello nella parte relativa alla mancata notifica al comproprietario estraneo al procedimento.
Secondo il CGARS, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non può produrre effetti nei confronti di chi non sia stato formalmente destinatario dell’ordine di demolizione e non abbia avuto la possibilità di ottemperarvi. In tal senso, la sentenza afferma l’inefficacia del provvedimento di acquisizione nei confronti della comproprietaria non coinvolta.
Sui destinatari dell’ordine di demolizione, nel tempo si è formata una copiosa giurisprudenza secondo la quale – e in linea con l’art. 31, comma 2, TUE – lo stesso può essere inviato sia al responsabile dell’abuso che verso il proprietario o i proprietari incolpevoli.
Documenti Allegati
Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 4 aprile 2025, n. 288IL NOTIZIOMETRO