Ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: il CGARS sui limiti della notifica
Il C.G.A. per la Regione Siciliana ribadisce la necessità di notificare l’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari: senza notifica, l’acquisizione gratuita è inefficace
Conclusioni
La sentenza del CGARS consolida un principio fondamentale in materia di sanzioni edilizie. Il procedimento sanzionatorio si attua in diverse fasi distinte:
- l’emanazione dell’ordine di demolizione, preferibilmente preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, soprattutto nei casi “datati” o dubbi, in cui l’apporto collaborativo del privato può risultare decisivo;
- l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (dopo 90 giorni dall’ordinanza) che costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (la giurisprudenza ha, però, chiarito che dopo 90 giorni il privato perde la titolarità sul bene con conseguenze anche sulla possibilità di sanatoria);
- l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro prevista all’art. 31, comma 4-bis, TUE.
Il CGARS ha confermato che il procedimento deve garantire la piena partecipazione di tutti i soggetti legittimati, inclusi i comproprietari, anche se in regime di comunione legale.
Dal punto di vista tecnico-operativo:
- le amministrazioni devono notificare l’ordinanza di demolizione a ciascun comproprietario;
- l’omessa notifica non invalida l’ordinanza, ma la rende inefficace nei confronti del soggetto non raggiunto;
- il provvedimento di acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere legittimamente disposto nei confronti di chi non abbia ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione;
- la “comunione legale” tra coniugi non comporta poteri di rappresentanza reciproca nei procedimenti sanzionatori edilizi.
Si tratta di un richiamo operativo tutt’altro che secondario per Comuni e tecnici: senza il rispetto delle regole procedurali, l’intero impianto sanzionatorio rischia di perdere efficacia e legittimità. Ogni scorciatoia, infatti, può compromettere irreparabilmente il risultato finale.
Documenti Allegati
Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 4 aprile 2025, n. 288IL NOTIZIOMETRO