Esiste una verifica da effettuare sul corrispettivo previsto per l’avvalimento? Quand’è che tale corrispettivo può dirsi legittimo? E fino a che punto il giudice può entrare nel merito dell’accordo economico tra impresa ausiliaria e ausiliata?
Avvalimento gratuito: interviene il Consiglio di Stato
Sono le domande al centro della sentenza n. 8798 dell’11 novembre 2025, con cui il Consiglio di Stato è tornato su uno dei temi più delicati del Codice dei contratti pubblici: l’equilibrio tra libertà negoziale e garanzia di effettività del prestito di risorse previsto dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
La controversia nasce da una gara per lavori di manutenzione stradale indetta da una stazione appaltante locale. L’impresa aggiudicataria si è classificata prima con un margine minimo sulla seconda concorrente, che ha quindi deciso di impugnare l’esito della procedura.
Quest’ultima ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, sollevando diverse censure sulla legittimità dell’offerta della prima classificata. In particolare, ha contestato:
- la presunta insufficienza del contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria, ritenuto carente nella descrizione delle risorse messe a disposizione e inidoneo a trasferire la certificazione di qualità;
- l’asserita esiguità del corrispettivo pattuito, ritenuto inadeguato a coprire i costi delle risorse umane e materiali oggetto del prestito;
- la mancata indicazione di personale tecnico adeguato, poiché il professionista incaricato risultava iscritto a un livello inferiore dell’albo professionale rispetto a quello richiesto;
- la presunta indeterminatezza dell’offerta tecnica, con particolare riferimento alla descrizione delle migliorie proposte per l’impianto di pubblica illuminazione.
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che:
- il livello tecnico richiesto dalle migliorie progettuali fosse compatibile con le competenze del professionista incaricato;
- la certificazione di qualità fosse già ricompresa nell’attestazione SOA dell’ausiliaria;
- il contratto di avvalimento risultasse sufficientemente concreto ed effettivo, descrivendo in modo puntuale le risorse messe a disposizione;
- il corrispettivo, seppur modesto, fosse coerente con la tipologia e la quantità di lavoratori effettivamente prestati.
Non condividendo tali valutazioni, la seconda classificata ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la sentenza di primo grado non avesse considerato adeguatamente la complessità dell’appalto, la limitata entità delle risorse messe a disposizione e la scarsa congruità del compenso previsto nel contratto di avvalimento.
Secondo l’appellante, il contratto doveva considerarsi meramente formale e privo di reale contenuto operativo, non idoneo a dimostrare un effettivo trasferimento di mezzi e competenze.
Per comprende il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada, circoscriviamo il quadro normativo di riferimento.