Il calcolo della prestazione, la classificazione energetica e l'APE

Come si calcola la prestazione energetica di un immobile? Come si arriva alla classificazione e all'Attestato di Prestazione Energetica?

di Donatella Salamita - 06/06/2023

Determinazione della prestazione energetica in base all’intervento edilizio

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Si assimilano a nuova costruzione, ai fini del calcolo della prestazione energetica, pertanto il concetto è diverso rispetto a quello di natura urbanistico – edilizia: i fabbricati demoliti e ricostruiti, l’ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, se la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc.

In ogni caso l’ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire:

  • una nuova unità immobiliare, quale “parte progettata per essere utilizzata separatamente” (All.A d.Lgs 192/2005), in questo caso la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio;
  • estensione di sistemi tecnici pre-esistenti, in questo caso il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ristrutturazione importante

La ristrutturazione importante è l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (art.2, c.1, lett. l-vicies quater) d. Lgs 192/2005. Per determinare l’incidenza si considerano gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture, solo quando delimitanti volumi climatizzati.

L’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, presuppone che l’intervento di ristrutturazione importante si distingua in:

  • ristrutturazione importante di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio, quindi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio;
  • ristrutturazione importante di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

Ad esempio:

  1. se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
  2. se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.

Riqualificazione energetica

Si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio”, art. 2, c.1, lett. l-vicies ter) d. Lgs 192/2005, sia quelli non riconducibili alla ristrutturazione edilizia, che quelli che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Questi interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25% per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. I requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

In relazione alle opere di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze sono incrementati del 30%.

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