Il calcolo della prestazione, la classificazione energetica e l'APE

Come si calcola la prestazione energetica di un immobile? Come si arriva alla classificazione e all'Attestato di Prestazione Energetica?

di Donatella Salamita - 06/06/2023

La Relazione tecnica ex Legge 10 e la conformità delle opere al progetto

Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.M. 26/06/2015 nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, attenendosi ai commi 1 e 2, art. 8 “Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni” del d.Lgs 192/2005.

Il proprietario dell'edificio, o chi ha titolo, deposita presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo la relazione. La conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto, alla eventuale variante, alla relazione tecnica, nonché all’Attestato di Prestazione Energetica dovranno essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune insieme alla comunicazione di fine lavori, diversamente questa perderà efficacia.

La limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva

Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e, quindi, contenere la temperatura interna degli ambienti, è obbligo per le strutture in copertura dell’edificio la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo tecnologie di climatizzazione passiva, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a 0,65 nel caso di coperture piane, 0,30 nel caso di copertura a falde. Le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica.

Edifici a energia quasi zero

Si devono rispettare, sia se di nuova costruzione che esistenti:

  1. tutti i requisiti previsti determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  2. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Progettazione, quadro di sintesi, le prescrizioni, i requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento, l’Allegato 1 al D.M. “Requisiti minini “ 26/06/2015

Tabella 4 - Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

Tipologia di intervento

Descrizione livelli di intervento

Prescrizioni / Verifiche di legge

Edifici nuovi

Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3.

Ampliamenti di edifici esistenti

Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente.
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.

Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato:
di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2;
delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7;
dei requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto i.
dei requisiti relativi al parametro Asol,est/A sup,utile, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii..

Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici.
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.

Rispetto, per la parte ampliata o il volume recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3 (come se si trattasse di un edificio nuovo) .

Ristrutturazione importante di primo livello

Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i).

Ristrutturazione importante di secondo livello

Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare:
dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica;
dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile;
del requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui all’Appendice A, determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di copertura;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di parete verticale esposta a nord.

Riqualificazione energetica
(ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)

Intervento che interessi:
coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate;
pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento

Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili

Ristrutturazione dell’impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell’acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare che dell’efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

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