Cambio di destinazione d’uso e carico urbanistico: servono sempre nuovi standard?
Il Consiglio di Stato chiarisce che il ripristino di una destinazione d’uso originaria non comporta aggravio di carico urbanistico né l’obbligo di reperire nuovi standard
I rilievi del Consiglio di Stato
Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha affermato che:
- il ritorno della struttura a destinazione turistico-ricettiva non rappresenta un nuovo carico urbanistico, ma un ripristino della funzione originaria storicamente insediata nell’edificio;
- non si determinano quindi incrementi di flussi, standard o impatti superiori rispetto alla precedente destinazione a uso pubblico;
- di conseguenza, non è necessario reperire nuovi standard urbanistici oltre a quelli già assicurati in sede di progettazione.
In sostanza, il passaggio argomentativo chiave della sentenza è che il concetto di carico urbanistico deve essere valutato in modo sostanziale e non meramente formale. Non ogni cambio di destinazione d’uso implica automaticamente un aggravio. Soprattutto quando il nuovo uso:
- ripristina una funzione compatibile e già prevista dagli strumenti urbanistici;
- non comporta un incremento significativo di presenze, traffico, domanda di servizi rispetto all’uso precedente;
- non è giustificata l’imposizione di nuovi oneri in termini di standard o dotazioni pubbliche.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 maggio 2025, n. 4686IL NOTIZIOMETRO