Fino a che punto un condomino può installare un cappotto termico sulle parti comuni senza violare i diritti degli altri comproprietari?
L’aggiunta di pochi centimetri di isolamento può essere considerata una lesione del bene comune?
E come si deve muovere l’amministrazione quando l’intervento rientra nelle politiche nazionali e regionali di riqualificazione energetica?
La risposta del TAR Veneto a queste domande è stata netta, ribadendo, con la sentenza del 30 gennaio 2025, n. 137, la piena legittimità dell'intervento, senza che esso possa essere considerato lesivo delle parti comuni.
Installazione cappotto termico: il rapporto con le parti comuni di un edificio condominiale
Il caso riguardava un intervento di ampliamento e riqualificazione energetica di un edificio residenziale, autorizzato tramite permesso di costruire.
La comproprietaria del cortile confinante con l’immobile aveva impugnato il titolo edilizio, contestando, tra gli altri profili, la legittimità del cappotto termico applicato su uno dei prospetti in quanto realizzato lungo un muro insistente sulla corte comune e quindi, secondo la ricorrente, lesivo dei suoi diritti dominicali.
Il TAR ha esaminato puntualmente tutte le doglianze e ha respinto integralmente il ricorso, confermando la correttezza dell’approccio dell’amministrazione e la piena legittimità dell’intervento.
Il giudice veneto ha infatti richiamato l’art. 1102 del codice civile, che consente a ciascun comproprietario di servirsi del bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. La stessa disposizione inoltre permette di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il “miglior godimento della cosa”.
Non solo: la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica favorisce la realizzazione di opere che perseguono un interesse pubblico di carattere energetico. Tra queste l’installazione di elementi come il cappotto termico.