Conclusioni
Il ricorso è stato respinto e il permesso di costruire confermato in toto. L’intervento di cappotto termico è stato considerato legittimo e pienamente conforme alla disciplina civilistica e urbanistica applicabile.
La sentenza offre indicazioni utili per i tecnici coinvolti nella progettazione e nella gestione degli interventi di isolamento termico nei condomini:
- il cappotto termico, quando di spessore contenuto e coerente con le normative sull’efficienza energetica, non altera la destinazione del bene comune.
- non è necessario acquisire il consenso unanime dei comproprietari se l’intervento non limita l’uso del bene comune.
- le contestazioni fondate sulla mera presenza fisica del cappotto, senza prova di un pregiudizio concreto, difficilmente possono trovare accoglimento.