Può l’ANAC procedere all’annotazione automatica nel casellario dopo una segnalazione della stazione appaltante?
A rispondere negativamente è il Consiglio di Stato, specificando che l’iscrizione nel casellario informatico non può essere meccanica né automatica. L’Autorità Nazionale Anticorruzione è tenuta a verificare l’utilità concreta dell’informazione ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore economico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
Iscrizione al casellario ANAC: il no del Consiglio di Stato agli automatismi
Il principio, ribadito con la sentenza del 31 ottobre 2025, n. 8471, segna un ulteriore passo nella definizione dei limiti del potere informativo dell’ANAC, chiamata ad un esercizio ponderato e motivato delle proprie funzioni ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023).
La questione nasce dal ricorso dell’aggiudicataria di un affidamento. Dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante ne aveva disposto la risoluzione, imputando inadempimenti legati al mancato adeguamento della polizza fideiussoria e al rifiuto di sottoscrivere un nuovo atto correttivo del contratto.
A seguito della segnalazione del Comune, l’ANAC aveva annotato l’impresa nel casellario informatico, individuando il “grave inadempimento” non nel ritardo nell’avvio del servizio, ma nel rifiuto di firmare un contratto rettificato.
La società impugnava il provvedimento sostenendo l’illegittimità dell’annotazione per difetto di istruttoria e contraddittorietà della condotta comunale.
Il TAR aveva accolto il ricorso, sottolineando che gli errori e le incertezze del Comune avevano generato confusione sull’effettiva esigibilità delle prestazioni contrattuali, rendendo non utile l’annotazione ai fini del giudizio di affidabilità. La SA ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato.