Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando l’orientamento secondo cui il casellario informaticova considerato comeuno strumento di trasparenza volto a fornire informazioni attendibili alle stazioni appaltanti ma sul quale ANAC, in quanto soggetto pubblico terzo, deve esercitare un potere istruttorio autonomo e responsabile, volto a garantire:
- la correttezza della notizia (evitando di iscrivere fatti non accertati o controversi);
- la rilevanza ai fini dell’affidabilità (verificando se l’episodio sia davvero utile per future valutazioni);
- la neutralità rispetto ai conflitti tra amministrazioni e operatori.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva cambiato più volte posizione: prima aveva parlato di nullità parziale del contratto, poi aveva preteso l’esecuzione, arrivando infine alla risoluzione per inadempimento.
In un simile contesto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ANAC avrebbe dovuto riconoscere la non linearità della volontà pubblica, evitando di trasformare in illecito professionale una vicenda ambigua anche per colpa della stessa amministrazione.