Quadro normativo di riferimento
I giudici di Palazzo Spada richiamano i principi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 - oggi trasfuso nell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 - che affida all’ANAC la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici.
Il casellario, destinato a raccogliere notizie utili ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), ha funzione informativa, non sanzionatoria.
Ne deriva che:
- l’Autorità non è vincolata alla segnalazione della stazione appaltante;
- l’annotazione richiede una valutazione autonoma circa la concreta utilità della notizia;
- l’obbligo di motivazione si rafforza in presenza di elementi di straordinarietà, come contraddizioni o errori dell’amministrazione segnalante.