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Casellario informatico ANAC: l’annotazione non può essere automatica

L’annotazione nel casellario informatico non può derivare automaticamente da una segnalazione: l’ANAC deve motivare l’utilità concreta della notizia e tener conto delle condotte della stazione appaltante

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Quadro normativo di riferimento

I giudici di Palazzo Spada richiamano i principi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 - oggi trasfuso nell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 - che affida all’ANAC la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici.

Il casellario, destinato a raccogliere notizie utili ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), ha funzione informativa, non sanzionatoria.

Ne deriva che:

  • l’Autorità non è vincolata alla segnalazione della stazione appaltante;
  • l’annotazione richiede una valutazione autonoma circa la concreta utilità della notizia;
  • l’obbligo di motivazione si rafforza in presenza di elementi di straordinarietà, come contraddizioni o errori dell’amministrazione segnalante.
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