La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha quindi confermato integralmente la pronuncia di primo grado. Pur dichiarando l’appello irricevibile per tardività, il Consiglio ha ribadito nel merito che l’ANAC deve motivare l’interesse concreto e attuale dell’iscrizione nel casellario, evitando automatismi che travalicano la natura informativa dello strumento.
In particolare, i giudici d’appello hanno specificato che:
- in presenza di condotte ondivaghe e contraddittorie della stazione appaltante, l’Autorità deve considerare la possibile corresponsabilità dell’amministrazione nel fallimento del rapporto contrattuale;
- la mancanza di chiarezza dell’amministrazione, specie se causa di confusione nell’operatore economico, integra un elemento di straordinarietà che può escludere del tutto l’utilità dell’annotazione;
- l’iscrizione nel casellario incide sensibilmente sulla reputazione e sull’affidabilità professionale dell’operatore, e pertanto deve rispettare i principi di proporzionalità, imparzialità e tutela dell’immagine.