Cause di esclusione non automatica: il TAR sull'unicità del centro decisionale

Per disporre l'esclusione è necessario che la SA disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici

di Redazione tecnica - 11/06/2025

Il quadro normativo

Ricordiamo che la causa di esclusione non automatica, di cui la SA ha fatto applicazione è contenuta nell’art. 95, co. 1, lett. d), secondo cui:

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

(…) d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Come si evince dalla Relazione al nuovo Codice dei Contratti, tale disposizione – che sostituisce l’art. 80, co. 5, lett. m), del d. lgs. n. 50/2016 – nella sua formulazione tiene conto dell’art. 57, par. 4 lett. d), della direttiva n. 24/2014 e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Secondo quanto previsto dalla norma, l’amministrazione deve:

  • disporre di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza;
  • valutare il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara, motivo per cui, la constatazione di una simile influenza è sufficiente per escludere tali imprese dalla gara, a tutela del principio di buon andamento e di tutela della concorrenza.
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