Cause di esclusione non automatica: il TAR sull'unicità del centro decisionale
Per disporre l'esclusione è necessario che la SA disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici
Il quadro normativo
Ricordiamo che la causa di esclusione non automatica, di cui la SA ha fatto applicazione è contenuta nell’art. 95, co. 1, lett. d), secondo cui:
“1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
(…) d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.
Come si evince dalla Relazione al nuovo Codice dei Contratti, tale disposizione – che sostituisce l’art. 80, co. 5, lett. m), del d. lgs. n. 50/2016 – nella sua formulazione tiene conto dell’art. 57, par. 4 lett. d), della direttiva n. 24/2014 e della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Secondo quanto previsto dalla norma, l’amministrazione deve:
- disporre di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza;
- valutare il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara, motivo per cui, la constatazione di una simile influenza è sufficiente per escludere tali imprese dalla gara, a tutela del principio di buon andamento e di tutela della concorrenza.
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