Cause di esclusione non automatica: il TAR sull'unicità del centro decisionale

Per disporre l'esclusione è necessario che la SA disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici

di Redazione tecnica - 11/06/2025

La sentenza del TAR

Nel caso in esame, non è in discussione l’astratta possibilità della contestuale partecipazione alla stessa gara (o a gare parallele e coeve), quanto piuttosto l’esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale e, pertanto, di un concreto rischio di contaminazione delle offerte, in presenza del quale il legislatore ha imposto alla p.a. di ripristinare il gioco concorrenziale, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti espulsivi.

La SA ha infatti individuato chiaramente i presupposti dell’unicità del centro decisionale, evidenziando:

  • la circostanza che nella seconda gara sono risultati quali primi due classificati i medesimi operatori, anche se in posizione invertita;
  • il ribasso pressoché identico e/o simile offerto dai due operatori;
  • i diversi ribassi percentuali offerti dalle altre concorrenti, la cui media risulta molto più bassa in entrambe le gare;
  • i legami di parentela nelle compagini societarie dei due OE;
  • la circostanza che la società ricorrente facesse parte, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, delle consorziate del Consorzio stabile.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la SA abbia seguito un iter istruttorio rispettoso delle garanzie procedimentali e che la ricorrente non abiia fornito in sede procedimentale adeguate spiegazioni.

Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione, correttamente disposto dal RUP.

Sul punto, osserva per altro il TAR, nell’impianto del nuovo Codice dei Contratti, il RUP ha un ruolo centrale nella conduzione di tutta la gara, ed è sua la competenza sulle cause di esclusione, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. d) dell’allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023.

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