Progetti ammissibili e soggetti proponenti
L’art. 5 definisce i requisiti di ammissibilità: sono riconosciuti gli interventi che determinano risparmi addizionali rispetto alla baseline, con vita utile da 5 a 10 anni (secondo l’Allegato 2). Sono compresi progetti industriali, civili, agricoli e nei trasporti, inclusi interventi che utilizzano fonti rinnovabili non elettriche purché comportino miglioramenti di efficienza.
Sono invece esclusi gli interventi resi obbligatori da norme cogenti, salvo che producano ulteriori risparmi.
L’art. 6 individua i soggetti proponenti:
- distributori obbligati;
- altri distributori;
- soggetti pubblici e privati con requisiti di qualificazione (ESCO certificate UNI CEI 11352, EGE UNI CEI 11339, organizzazioni con sistema ISO 50001).
Sono ammesse anche forme di aggregazione di piccoli interventi (<50 TEP/anno) e la presentazione da parte di raggruppamenti di imprese o enti pubblici territoriali.