Modalità di valutazione e certificazione
La valutazione dei progetti è affidata al GSE, che deve concludere l’istruttoria entro 90 giorni per le prime richieste e 45 giorni per le successive (art. 7). È consentita una sola richiesta di integrazione documentale. L’emissione dei certificati avviene tramite il GME sulla base dei risparmi riconosciuti.
L’art. 8 disciplina i metodi di calcolo:
- progetti a consuntivo (PC), basati su misure dirette dei consumi;
- progetti standardizzati (PS), fondati su algoritmi applicati a campioni rappresentativi.
Sono previsti valori minimi: almeno 10 TEP per i PC e 5 TEP per i PS nel primo anno di rendicontazione. L’Allegato 1 introduce anche modalità semplificate per interventi minori o ripetitivi.
Controlli e sanzioni
Il GSE effettua controlli documentali e in sito per tutta la durata della vita utile dei progetti (art. 9), anche con il supporto di soggetti terzi qualificati.
Gli esiti dei controlli (art. 10) distinguono tra:
- violazioni rilevanti – come dati falsi, componenti contraffatti, manomissioni – che comportano la decadenza e il recupero dei titoli;
- irregolarità minori, che determinano un ricalcolo e un recupero parziale dei TEE.
È garantito il contraddittorio con il proponente, che può presentare osservazioni prima della decisione finale.
Adempimenti e copertura degli oneri
Secondo quanto previsto dall’art. 11 del decreto, i certificati devono essere consegnati entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, tramite annullamento sul conto proprietà. L’inadempienza comporta l’applicazione di sanzioni da parte di ARERA.
Inoltre, ai sensi dell’art. 12, gli oneri devono essere coperti tramite le tariffe di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas. ARERA definisce i criteri di riconoscimento, assicurando coerenza con i prezzi di mercato e ponendo un limite massimo.