Analisi tecnica
L’art. 116, comma 4-bis, sancisce di fatto la netta separazione tra incentivi interni e compensi per collaudatori esterni. Nel primo caso il compenso è incluso nell’art. 45; nel secondo caso, invece, la stazione appaltante deve applicare l’art. 29 dell’Allegato II.14, che individua criteri di calcolo esterni ai propri sistemi incentivanti e richiama le tabelle del DM 17 giugno 2016.
A questo si aggiunge la disciplina vincolante dell’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008 che impone che il 50% del compenso venga versato all’amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, mentre l’altro 50% sia riconosciuto al dipendente stesso.
Il MIT richiama coerentemente la posizione della Corte dei Conti e del MEF, confermando che non può formarsi alcuna economia: la parte “non liquidabile” come incentivo non resta nelle disponibilità della stazione appaltante, ma deve essere destinata agli istituti di trattamento accessorio dell’ente di appartenenza, secondo le modalità interne allo stesso ente.
Sotto il profilo temporale, il MIT risolve un tema particolarmente sentito: l’art. 29 si applica anche quando la commissione è stata nominata prima del 1° gennaio 2025 ma non si è ancora insediata. La distinzione non è quindi sulla data di adozione dell’atto di nomina, bensì sull’avvio effettivo dell’attività. Se l’insediamento non è avvenuto, si applica il nuovo regime, evitando sovrapposizioni tra vecchie e nuove discipline.