Le norme di riferimento
Il punto di partenza del MIT è l’art. 116, comma 4-bis, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che il compenso per il collaudo è ricompreso nell’incentivo dell’art. 45 quando riguarda personale della stessa amministrazione, mentre è determinato secondo l’art. 29 dell’Allegato II.14 quando l’attività è svolta da dipendenti di altre PA.
L’art. 29 richiama il DM Giustizia 17 giugno 2016, che contiene le tabelle dei corrispettivi parametrati alla qualità delle prestazioni, e rinvia all’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, norma che impone la ripartizione del compenso: il 50% all’amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato e il restante 50% al dipendente stesso.
Nel tempo, la Corte dei conti (sezioni riunite, delib. n. 58/2010) e il MEF (circolare RGS n. 2/2010) hanno chiarito che tali disposizioni trovano applicazione anche per gli enti locali, e la giurisprudenza più recente (Corte dei conti Veneto, sent. n. 100/2023) ha ribadito che è la stazione appaltante erogante a dover garantire la corretta ripartizione del compenso.