Condono edilizio: la Corte Costituzionale ribadisce il limite dei 150 metri dalla costa
Con la sentenza n. 72/2025 arriva un chiarimento definitivo: nella fascia costiera vincolata non si costruisce, né si può sanare
La questione di legittimità costituzionale
La sentenza della Corte si inserisce in un quadro normativo da tempo caratterizzato da tensioni tra diversi livelli di governo e tra esigenze di tutela paesaggistica e aspettative di regolarizzazione edilizia. In particolare, al centro della vicenda vi è il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla linea di battigia, introdotto in Sicilia con l’art. 15 della L.R. n. 78/1976. Per decenni, tale vincolo è stato applicato in modo disomogeneo, anche a causa della mancata approvazione dei piani paesaggistici comunali e della diffusa presenza di abusi edilizi.
Per colmare questo vuoto, l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 ha previsto che il vincolo in questione avesse efficacia diretta e immediata, prevalente anche sugli strumenti urbanistici locali. In combinazione con le modifiche regionali agli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985, questa disposizione ha di fatto escluso la sanabilità delle opere abusive realizzate in quella fascia costiera, anche se teoricamente condonabili secondo i criteri della normativa nazionale sul secondo condono.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, contestando la retroattività della norma regionale e il suo impatto su principi fondamentali come eguaglianza, tutela della proprietà, riserva statale in materia di principi fondamentali e legittimo affidamento.
Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2025, n. 72IL NOTIZIOMETRO