Condono edilizio: la Corte Costituzionale ribadisce il limite dei 150 metri dalla costa

Con la sentenza n. 72/2025 arriva un chiarimento definitivo: nella fascia costiera vincolata non si costruisce, né si può sanare

di Gianluca Oreto, Nunzio Santoro - 26/05/2025

La questione di legittimità costituzionale

La sentenza della Corte si inserisce in un quadro normativo da tempo caratterizzato da tensioni tra diversi livelli di governo e tra esigenze di tutela paesaggistica e aspettative di regolarizzazione edilizia. In particolare, al centro della vicenda vi è il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla linea di battigia, introdotto in Sicilia con l’art. 15 della L.R. n. 78/1976. Per decenni, tale vincolo è stato applicato in modo disomogeneo, anche a causa della mancata approvazione dei piani paesaggistici comunali e della diffusa presenza di abusi edilizi.

Per colmare questo vuoto, l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 15/1991 ha previsto che il vincolo in questione avesse efficacia diretta e immediata, prevalente anche sugli strumenti urbanistici locali. In combinazione con le modifiche regionali agli artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985, questa disposizione ha di fatto escluso la sanabilità delle opere abusive realizzate in quella fascia costiera, anche se teoricamente condonabili secondo i criteri della normativa nazionale sul secondo condono.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale, contestando la retroattività della norma regionale e il suo impatto su principi fondamentali come eguaglianza, tutela della proprietà, riserva statale in materia di principi fondamentali e legittimo affidamento.

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