Condono edilizio: la Corte Costituzionale ribadisce il limite dei 150 metri dalla costa
Con la sentenza n. 72/2025 arriva un chiarimento definitivo: nella fascia costiera vincolata non si costruisce, né si può sanare
di
Gianluca Oreto, Nunzio Santoro -
26/05/2025
Il quadro normativo
La disciplina del vincolo costiero siciliano si articola attraverso tre momenti normativi fondamentali:
- la Legge Regionale n. 78/1976 introdusse all'art. 15, lett. a) l'obbligo per i comuni di inserire nei propri strumenti urbanistici il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia. Il testo normativo, secondo la ricostruzione del CGARS, appariva chiaramente rivolto agli enti locali ("ai fini della formazione degli strumenti urbanistici"), configurando un'efficacia mediata attraverso la pianificazione comunale.
- la Legge Regionale n. 37/1985 recepì il primo condono edilizio nazionale (Legge n. 47/1985), introducendo però specifiche esclusioni per le costruzioni violative dell'art. 15 della L.R. n. 78/1976. Tale previsione sollevava già interrogativi sulla reale operatività del vincolo nei confronti dei privati al momento della sua introduzione.
- la Legge Regionale n. 15/1991 rappresenta il punto di svolta della vicenda. L'art. 2, comma 3, sotto la formula dell'«interpretazione autentica», stabilì l'efficacia diretta del divieto nei confronti dei privati con efficacia retroattiva al 1976, superando così ogni dubbio interpretativo sulla portata soggettiva del vincolo.
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Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 23 maggio 2025, n. 72IL NOTIZIOMETRO