Condono edilizio e limiti volumetrici: la Cassazione sulla sanatoria condizionata

In una recente sentenza, gli ermellini ribadiscono che per ottenere la sanatoria gli immobili devono rispettare entro i termini di legge le condizioni previste dalla normativa

di Redazione tecnica - 11/06/2025

Secondo Condono Edilizio: cosa prevede la normativa

L’art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di condono edilizio dettate dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm.ii. alle opere abusive che:

  • risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993;
  • non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria;
  • ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

La disposizione consente quindi la sanatoria delle sole opere ultimate al 31 dicembre 1993, non essendo ovviamente consentito intervenire successivamente sugli immobili abusivi, per renderli conformi alla disciplina.

Le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi, non incompatibili con il condono, sono quelle previste:

  • dall'art. 35, comma 14, L. n. 47 del 1985 (modesti lavori di rifinitura delle opere abusive);
  • dall'art. 43, comma 5, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.
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