Condono edilizio e limiti volumetrici: la Cassazione sulla sanatoria condizionata

In una recente sentenza, gli ermellini ribadiscono che per ottenere la sanatoria gli immobili devono rispettare entro i termini di legge le condizioni previste dalla normativa

di Redazione tecnica - 11/06/2025

No a lavori ex post per ottenere la sanatoria

Ammettere lavori di qualsivoglia tipo, che modifichino il manufatto abusivo, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere, ciò che certamente in quel tempo non lo sarebbe stato, costituisce indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi.

Si tratta di un principio che vale:

  • per ogni tipo di intervento che tenda a mutare lo stato dei luoghi alla data ultima prevista per le tre discipline delle tre forme di condono edilizio succedutesi nel tempo;
  • per interventi finalizzati a ottenere il nulla osta per completare la procedura di condono. L'autorità deputata al relativo rilascio si deve limitare a verificare la sussistenza, alla data ultima imposta per legge, dei requisiti che consentono il rilascio dell'atto di competenza;
  • per le opere abusive che si vogliano sanare ex art. 36 del Testo Unico Edilizia: il requisito di doppia conformità va verificato rispetto all'opera come realizzata e accertata, senza che si possa condizionare la sanatoria ad interventi postumi, attraverso cui far rientrare attualmente l'opera nei parametri urbanistici attuali.

Dovendo valere il requisito della “doppia conformità”, l'intervento correttivo realizzato ex post rispetto alla domanda, non renderebbe mai comunque l'immobile conforme, al momento della sua realizzazione, ai parametri urbanistici vigenti.

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