Condono edilizio, prosecuzione opere e vincoli sopravvenuti: il TAR sul silenzio assenso

In un'interessante sentenza, il TAR Sicilia ricorda che un'istanza di condono non può perfezionarsi se vengono fatti altri lavori, che rappresentano una prosecuzione dell'attività abusiva

di Redazione tecnica - 30/06/2025

Istanza di condono: quando si forma il silenzio assenso

Sulla formazione del silenzio assenso il TAR ha dato ragione al ricorrente. Il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto della prolungata inerzia soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale e, quindi, l'interessato sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento, inclusa la tempestiva ultimazione dell'opera abusiva: la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona in buona sostanza con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento.

L’art. 26 della L.R. Sicilia n. 37/1985 fissa in 24 mesi dalla ricezione di tutti i pareri e nulla osta il termine per la definizione dell’istanza di condono. Ai fini della formazione del silenzio-assenso è necessaria la completezza della documentazione e la sussistenza di tutti i presupposti di legge.

Nel caso in esame, il silenzio assenso poteva dirsi formato in data precedente all’entrata in vigore del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico per il territorio del Comune che avrebbe potuto interferire con un silenzio-assenso non ancora maturato.

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