Condono edilizio, prosecuzione opere e vincoli sopravvenuti: il TAR sul silenzio assenso

In un'interessante sentenza, il TAR Sicilia ricorda che un'istanza di condono non può perfezionarsi se vengono fatti altri lavori, che rappresentano una prosecuzione dell'attività abusiva

di Redazione tecnica - 30/06/2025

Prosecuzione opere abusive in pendenza di condono

In riferimento a lavori successivi, non è consentita la prosecuzione dei lavori di completamento su opere abusive, sino all'eventuale intervento della sanatoria, salva l’attivazione della procedura prevista dall'art. 35 comma 13 della L. 47/1985.

Infatti, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

Tale orientamento trova giustificazione, nell'esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate a ulteriore compimento: infatti, poiché il condono straordinario non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente ma costituisce espressione di un’eccezionale rinuncia dello Stato a perseguire gli illeciti edilizi a determinate condizioni, vi è l'esigenza di conservare lo stato originario delle opere, così da consentire all’amministrazione di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, oltre che di valutare l'effettiva natura e portata dell'intervento da condonare. La sanzione, nel silenzio della norma, si traduce nella sopravvenuta improcedibilità della domanda di condono.

Ne deriva che a questo punto il silenzio assenso sulla domanda non si è formato ed è entrato in gioco il vincolo sopravvenuto, il quale non è automaticamente ostativo ma rende necessaria l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla sua tutela.

In pendenza dell’istanza di condono l’istante non è legittimato a modificare il manufatto abusivo, potendo eseguire sul medesimo, opere di mero completamento previa utilizzazione della specifica procedura dell'art. 35 della L. 47/85.

Pertanto, anche opere in astratto qualificabili come minori non sono ammissibili e devono essere rimosse, in disparte la circostanza che per realizzare tettoie e pergolati di carattere non precario che alterano l’edificio è comunque necessario il permesso di costruire.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati