Condono edilizio, prosecuzione opere e vincoli sopravvenuti: il TAR sul silenzio assenso
In un'interessante sentenza, il TAR Sicilia ricorda che un'istanza di condono non può perfezionarsi se vengono fatti altri lavori, che rappresentano una prosecuzione dell'attività abusiva
Conclusioni
L'annullamento del diniego di condono si è riflettuto, a cascata, oltre che sull’ingiunzione a demolire, sugli atti a valle di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione e di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001.
È stata quindi disposta la sollecita riapertura del procedimento, con obbligo per il Comune di assegnare un ulteriore termine congruo (non inferiore a 70 giorni) per rimuovere gli abusi non condonabili ed integrare la documentazione mancante.
Successivamente dovrà accertare la situazione di fatto e vagliare la completezza della documentazione richiesta, per poi emanare un provvedimento espresso entro i successivi 30 giorni.
Questi i punti fondamentali della sentenza:
- il silenzio-assenso sull’istanza di condono si forma solo se l’istanza è completa e se, entro i 24 mesi dal rilascio dei pareri, non viene adottato un provvedimento espresso.
- la prosecuzione di opere su un immobile abusivo in pendenza di condono reitera l’abusività, rendendo improcedibile la domanda.
- l’Amministrazione è tenuta a concedere almeno 90 giorni per integrare la documentazione richiesta, pena l’illegittimità del diniego.
- le opere accessorie prive di titolo (pergolati, tettoie, piscina) non possono essere sanate automaticamente come pertinenze, specie in pendenza di istanza.
Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto: se il silenzio-assenso sul condono edilizio non è un automatismo legato al decorso del tempo, ma un istituto vincolato al rispetto puntuale dei presupposti normativi, l’istruttoria deve essere orientata alla completezza, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e collaborazione effettiva tra cittadino e pubblica amministrazione.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO