Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE

In Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 agosto 2025 del MASE sul Conto Termico 3.0: analisi dei nuovi incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

27/09/2025

Conto Termico 3.0: cosa incentiva

Per comprendere cosa incentiva il Conto Termico 3.0 occorre prendere in considerazione i Titoli II e III:

  • interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici;
  • interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Titolo II – Efficienza energetica

Gli interventi ammessi sono rivolti a:

  • pubbliche amministrazioni, con la possibilità di copertura fino al 100% in determinati casi;
  • soggetti privati, ma esclusivamente per edifici del settore terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture commerciali);
  • enti del Terzo Settore che non svolgono attività economica, assimilati alle PA.

Sono compresi: isolamento termico di superfici opache, sostituzione di infissi e chiusure trasparenti, schermature solari, trasformazione in NZEB, illuminazione efficiente, sistemi di building automation, colonnine di ricarica per veicoli elettrici (se abbinate a pompe di calore), impianti fotovoltaici con accumulo (se collegati a sostituzione impianti termici).

Titolo III – Fonti rinnovabili

Per i privati residenziali, questa è l’unica categoria accessibile. Sono incentivabili: pompe di calore elettriche o a gas, sistemi ibridi, generatori a biomassa, impianti solari termici, microcogenerazione a FER e allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.

Le spese ammissibili includono fornitura e posa, opere idrauliche ed elettriche, smontaggio impianti, connessioni alle reti e prestazioni professionali (APE, diagnosi energetiche, progettazione, direzione lavori).

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.