Conto Termico: le Regole Applicative come criterio decisivo per l’accesso all’incentivo
Una sentenza del TAR chiarisce il ruolo tecnico-operativo delle Regole Applicative e offre indicazioni concrete anche in vista dell’operatività del nuovo Conto Termico 3.0
È del tutto legittima, e anzi opportuna, l’attenzione che in questi giorni il settore sta riservando alle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici il 19 dicembre scorso. La loro emanazione rappresenta il momento in cui la disciplina incentivante, delineata dal decreto ministeriale del 7 agosto 2025, si traduce in criteri concretamente applicabili, capaci di incidere in modo diretto sull’ammissibilità delle istanze.
Le Regole Applicative non si limitano infatti a fornire chiarimenti, ma definiscono in modo puntuale le modalità di verifica dei requisiti, i contenuti della documentazione richiesta e gli standard tecnici cui gli operatori devono attenersi, ponendosi quale criterio attuativo/tecnico-operativo. È proprio questa funzione che emerge con particolare chiarezza da una recente sentenza del TAR Lazio (sentenza n. 22746/2025 del 16/12/2025), la quale, pur collocandosi nell’ambito del Conto Termico 2.0, offre spunti di grande attualità anche per il nuovo Conto Termico 3.0 e in particolare per l’uso delle Regole attuative.
La vicenda e l’iter amministrativo
La controversia sottoposta al giudice amministrativo trae origine da una richiesta di incentivo presentata da una società per un intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, riconducibile alla tipologia 1.C prevista dal D.M. 16 febbraio 2016. L’intervento, di potenza complessiva pari a oltre 400 kW, era stato realizzato su un immobile a destinazione produttiva e la domanda di incentivo era stata inoltrata nel maggio 2021. Nel corso dell’istruttoria, il GSE aveva esaminato la documentazione tecnica allegata, soffermandosi in particolare sulle certificazioni relative al rendimento dei generatori installati.
All’esito di tale verifica, l’Amministrazione aveva adottato un preavviso di rigetto, segnalando una serie di criticità puntuali. Venivano evidenziate incongruenze nel certificato rilasciato dall’ente terzo, l’assenza di un chiaro riferimento alle prove effettuate secondo la norma UNI EN 15502, l’utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti dalla disciplina incentivante e la presenza di differenti versioni del medesimo certificato, recanti valori di rendimento lievemente divergenti. La società richiedente aveva quindi trasmesso documentazione integrativa, contestando i rilievi e sostenendo che le difformità riscontrate fossero irrilevanti o meramente formali.
Il GSE, tuttavia, con provvedimento definitivo aveva confermato il rigetto dell’istanza, ritenendo che le integrazioni non fossero idonee a superare le carenze rilevate e che, in ogni caso, non fosse dimostrato in modo certo il raggiungimento del rendimento minimo richiesto dalla normativa. Il diniego si fondava su più motivazioni autonome, tra cui anche il possibile mancato rispetto del termine decadenziale per la presentazione della domanda, desunto dalla documentazione energetica prodotta.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 16 dicembre 2025, n. 22746IL NOTIZIOMETRO