Il caso concreto: responsabilità del professionista e perdita del beneficio
La controversia nasceva dalla sostituzione della caldaia con
pompa di calore nella sede di un’azienda, intervento ammissibile al
“bonus termico” con una percentuale di rimborso pari al 65% della
spesa sostenuta.
La società committente aveva affidato al professionista l’intero
iter amministrativo per l’ottenimento dell’incentivo, inclusa la
trasmissione telematica della documentazione al Gestore dei Servizi
Energetici (GSE).
Le prove testimoniali e documentali hanno confermato:
- il conferimento dell’incarico al geometra;
- l’esecuzione dell’intervento e il collaudo nei tempi previsti;
- la consegna al professionista di tutta la documentazione necessaria;
- l’accesso esclusivo del professionista alle credenziali del portale GSE;
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Secondo la ricostruzione peritale, l’istanza avrebbe dovuto essere completata entro il 15 febbraio 2021, ma il ritardo ne ha determinato la decadenza. L’azienda, non potendo presentare una nuova domanda (poiché una era già stata caricata sul portale), ha perso definitivamente il contributo, quantificato in € 28.775,63.
Il Tribunale ha ritenuto integrata la responsabilità contrattuale del professionista per inadempimento dell’obbligazione di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., richiamando espressamente che:
“La normativa di riferimento prevede un termine a pena di decadenza per il completamento della pratica pari a sessanta giorni dalla fine dei lavori. Deve quindi ritenersi che, se il convenuto avesse diligentemente adempiuto le obbligazioni assunte, la committente avrebbe potuto beneficiare del rimborso pari a € 28.775,63”.
Il professionista è stato quindi condannato al risarcimento dell’intero importo non percepito, con rivalutazione monetaria dal momento della decadenza e interessi compensativi fino al saldo.