La decisione del TAR
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo che nel caso concreto non si fosse perfezionata alcuna stipula contrattuale.
Il Comune, infatti, aveva espressamente previsto nella lex specialis che la stipula avvenisse “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale”. Tuttavia, dagli atti non risultava alcuno scambio di lettere contenenti la reciproca volontà di obbligarsi.
La nota dell’impresa con cui si dichiarava che “nulla osta alla firma del contratto”, non poteva essere interpretata come accettazione della proposta, ma solo come manifestazione di disponibilità alla stipula. Né poteva ritenersi sussistente una proposta contrattuale da parte dell’Amministrazione, che si era limitata a chiedere documentazione preliminare.
Sul punto, il TAR ha richiamato il principio espresso dalla Cassazione secondo cui “La formazione del contratto mediante corrispondenza commerciale presuppone lo scambio di documenti contenenti la volontà unilaterale di ciascun contraente”. In assenza di tale scambio, non è configurabile un contratto per facta concludentia, poiché la corrispondenza commerciale rappresenta sì una modalità alternativa, ma non informale o implicita.