Demolizione opere abusive: chi paga quando intervengono sia il Comune che il giudice penale?
Responsabilità, competenze e rimborso spese nella sentenza n. 4471/2025 del Consiglio di Stato
In caso di demolizione disposta dal giudice penale e dal Comune, chi paga davvero? Il Comune può rivalersi sul responsabile anche se ha già agito autonomamente? E qual è il confine tra le due competenze?
Demolizione opere abusive: quando la giustizia amministrativa incontra quella penale
Il sistema repressivo in materia edilizia è notoriamente articolato su due fronti:
- da un lato il procedimento amministrativo avviato dal Comune per ripristinare la legalità violata;
- dall’altro quello penale, che interviene nei casi più gravi, specie quando l’abuso incide su interessi pubblici di rilievo o si verifica in aree vincolate.
La coesistenza di questi due percorsi può generare complessità operative, soprattutto quando si arriva alla fase esecutiva. La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4471 del 22 maggio 2025, ha affrontato il tema dell’autonomia (e della convergenza) dei due procedimenti, chiarendo i profili di responsabilità economica per la demolizione, anche in presenza di un patteggiamento penale e di atti comunali successivi.
La vicenda trae origine da una diffida con cui il Comune chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la demolizione di un abuso edilizio a soggetti che avevano patteggiato una condanna penale per gli stessi fatti. La difesa contestava l’addebito, sostenendo che:
- il patteggiamento non equivale a condanna;
- il Comune aveva agito autonomamente con propria ordinanza;
- il soggetto in questione non era più parte attiva né proprietario al momento dell’esecuzione.
Il Consiglio di Stato ha immediatamente confermato che:
- la sentenza penale, anche di patteggiamento, accerta la responsabilità e legittima l’addebito delle spese;
- l’attivazione autonoma da parte del Comune non fa venir meno gli effetti della precedente condanna penale;
- il procedimento comunale e quello penale sono autonomi ma convergenti verso lo stesso fine: il ripristino della legalità.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 maggio 2025, n. 4471IL NOTIZIOMETRO