Demolizione opere abusive: chi paga quando intervengono sia il Comune che il giudice penale?
Responsabilità, competenze e rimborso spese nella sentenza n. 4471/2025 del Consiglio di Stato
Responsabili e destinatari dell’ordine di demolizione
Preliminarmente il Consiglio di Stato ha ribadito che il sistema sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si articola su due livelli:
- sanzioni principali (penali o amministrative);
- sanzioni ripristinatorie, obbligatorie nei casi più gravi (assenza o grave difformità dal permesso di costruire).
Nel caso oggetto della sentenza, l’abuso è multiplo e rilevante, con costruzioni radicalmente difformi dal Piano Integrato degli Interventi, realizzate in parte previa demolizione di preesistenze e in zona vincolata.
Relativamente alle responsabilità dell’abuso, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Testo Unico Edilizia (TUE): “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso”.
Sono responsabili dell’abuso edilizio, ai sensi dell’art. 29 del TUE, il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori, salvo prova contraria. Su di loro gravano anche le spese per la demolizione in danno.
Per quanto concerne, invece, i destinatari dell’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del TUE: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Il destinatario dell’ordine di demolizione può, dunque, essere:
- il responsabile dell’abuso;
- il proprietario, non perché responsabile dell’illecito, ma in quanto legato materialmente all’immobile.
Il Consiglio di Stato chiarisce che si tratta di una responsabilità di natura sussidiaria: il proprietario non può opporsi alla demolizione e ha obblighi di collaborazione (rimozione, diffide a terzi, ecc.), anche quando non ha concorso all’abuso. Se non ottempera all’ingiunzione, subisce la sanzione più grave: l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
Nonostante la possibile estraneità del proprietario, le spese della demolizione restano a carico del responsabile dell’abuso (art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001), cioè del soggetto individuato ai sensi dell’art. 29 del TUE — con il proprietario potenzialmente escluso da questa definizione.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 maggio 2025, n. 4471IL NOTIZIOMETRO