Demolizione opere abusive: chi paga quando intervengono sia il Comune che il giudice penale?
Responsabilità, competenze e rimborso spese nella sentenza n. 4471/2025 del Consiglio di Stato
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Redazione tecnica -
23/06/2025
Analisi tecnica
Il punto centrale della pronuncia è l’interpretazione sistematica dell’art. 31, commi 3 e 5 del d.P.R. n. 380/2001. Secondo il Consiglio di Stato:
- il responsabile dell’abuso (individuato anche in sede penale) resta tale anche se il Comune adotta autonomamente un’ordinanza di demolizione;
- le spese per la demolizione gravano esclusivamente sul responsabile, a prescindere da chi abbia materialmente eseguito l’intervento (Comune o Pubblico Ministero);
- il patteggiamento equivale, ai soli fini edilizi, a una condanna e comporta l’automatica applicazione dell’ordine di demolizione ex art. 31, comma 9 del TUE.
Il Consiglio di Stato ha anche ribadito che:
- il giudice dell’esecuzione penale è competente a verificare eventuali deliberazioni comunali che incidano sull’obbligo demolitorio, come la scelta di mantenere parte dei manufatti per interesse pubblico;
- le due procedure sono autonome ma inevitabilmente si intersecano nella fase esecutiva, dove la demolizione può essere effettuata da una delle due autorità ma con responsabilità economiche ben definite.
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Sentenza Consiglio di Stato 22 maggio 2025, n. 4471IL NOTIZIOMETRO