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Falsa documentazione OE e attestazioni SOA: ANAC chiede modifiche al Codice Appalti

Anac segnala tre incongruenze del Codice Appalti su falsa documentazione e sanzioni. Le proposte al Governo e al Parlamento di modifica alle disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 28/11/2025

Nell’ambito dei contratti pubblici, la presentazione di falsa documentazione da parte degli OE rappresenta un elemento in grado di mettere in discussione l’intero impianto di fiducia su cui si basa la partecipazione alle gare, riverberandosi sul rilascio delle attestazioni SOA e sui requisiti richiesti.

Una problematica resa ancora più complessa da un sistema sanzionatorio nel d.Lgs. n. 36/2023 che non si caratterizza per linearità e coerenza, e che proprio per questo Anac ha deciso di mettere a fuoco, segnalando al Governo e al Parlamento alcune incongruenze del Codice Appalti che oggi rischiano di produrre effetti distorti.

Il risultato è l’Atto di segnalazione n. 4, approvato con delibera dell’11 novembre 2025, n. 452, con cui l’Autorità ha chiesto una revisione mirata del Codice finalizzata a un riordino del sistema sanzionatorio più aderente alla reale gravità delle condotte.

False dichiarazioni e attestazioni SOA: le proposte di ANAC per la revisione del Codice Appalti

Tre nel dettaglio le criticità che ANAC ha evidenziato in ambito di false dichiarazioni:

  • il conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice sul periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, ai fini delle verifiche da parte delle SOA ed ai fini della partecipazione alla gara;
  • la mancata previsione della graduazione della sanzione e della necessaria valutazione dell’elemento soggettivo nell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 18, commi 4 e 23, dell’Allegato II.12 del Codice;
  • il conflitto degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio irrogabile da Anac rispettivamente alla SOA, agli operatori economici e al RUP.

Si tratta di aspetti diversi ma collegati da un filo comune: norme che, pur avendo finalità simili, non dialogano correttamente tra loro e finiscono per produrre trattamenti differenti a parità di condotta.

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