Il quantum delle sanzioni pecuniarie
La terza criticità riguarda la quantificazione delle sanzioni economiche. L’art. 222 stabilisce che, nella determinazione della sanzione, occorre tenere conto di dolo, colpa e gravità dell’infrazione. I settori richiamati dalla norma includono anche la vigilanza sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori (lettera f), per cui si desume che, in tale ambito, il range sanzionatorio applicabile da ANAC deve attestarsi tra il limite minimo di 500 euro e quello massimo di 5.000 euro.
Tuttavia, gli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 non consentono realmente questo tipo di valutazione, individuando intervalli sanzionatori più elevati.
Sulla base di tale conflitto, quindi, sebbene le norme contenute nell’Allegato II.12 consentano ad ANAC di applicare anche sanzioni di importo superiore a 5.000 euro, di fatto il potere sanzionatorio dell’Autorità si trova imbrigliato nel limite fissato dall’articolo 222, comma 3, lettera a), cui gli artt. 13, 14 e 24 testualmente rinviano.
Di conseguenza, ANAC vede fortemente limitata la propria possibilità di modulare l’importo della sanzione in base alla rilevanza e alla gravità dei fatti: per questo l’Autorità chiede un intervento che riallinei l’Allegato II.12 ai criteri del Codice.