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Falsa documentazione OE e attestazioni SOA: ANAC chiede modifiche al Codice Appalti

Anac segnala tre incongruenze del Codice Appalti su falsa documentazione e sanzioni. Le proposte al Governo e al Parlamento di modifica alle disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 28/11/2025

Non gradualità delle sanzioni

La seconda questione riguarda, invece, la durata della sanzione interdittiva al conseguimento dell’attestato di qualificazione che ANAC deve comminare all’impresa, in caso di presentazione di falsa documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale.

Il legislatore prevede la sanzione dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione SOA per un periodo di un anno, nell’ipotesi di presentazione di falsa documentazione sia in relazione ai requisiti di ordine generale (comma 4) che di quelli di ordine speciale (comma 23).

Il termine di un anno non è suscettibile di graduazione, per cui ANAC, nel comminare la sanzione, non può tener conto della gravità dell’illecito e del livello di offensività della condotta, senza margini di valutazione.

L’art. 96 prevede un sistema completamente diverso: interdittiva fino a due anni, graduabile in base a dolo, colpa e gravità del fatto.

L’assurdità è evidente, in quanto in gara la sanzione può essere calibrata, mentre in sede di attestazione SOA no.

Eppure la falsa attestazione potrebbe risultare anche più pericolosa, perché potenzialmente idonea a incidere su molteplici gare per tutta la durata della certificazione.

Non a caso, l’Autorità osserva che “Appare irragionevole che la medesima condotta venga trattata diversamente dal legislatore a seconda del momento in cui è posta in essere” e ricorda che il d.Lgs. n. 50/2016 consentiva di graduare la sanzione interdittiva per false dichiarazioni rese in sede di attestazione, e che ANAC, sulla base di tale previsione, aveva adottato il proprio Regolamento sanzionatorio.

Di fatto, in base all’attuale assetto, ANAC vede fortemente limitata la possibilità di modulare la sanzione in base all’elemento soggettivo e alla gravità della condotta.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il Regolamento sanzionatorio di ANAC continuasse a prevedere la possibilità di graduare la sanzione per falsa dichiarazione alla SOA, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 96, comma 15 del Codice, così da uniformare la disciplina sanzionatoria.

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