Durata degli effetti delle false dichiarazioni
La prima criticità riguarda il diverso modo in cui il Codice considera la durata degli effetti delle false dichiarazioni. Secondo Anac, gli articoli 96 e 100 non sono perfettamente coordinati in quanto il primo disciplina la presentazione di falsa documentazione in gara, mentre il secondo regola le verifiche SOA.
In particolare, l’art. 100, comma 5 del Codice, nello stabilire i requisiti preliminari che un operatore economico deve possedere per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione, prescrive, alla lettera b), come condizione necessaria, quella di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione.
Diversamente, l’art. 96 stabilisce che le cause ostative alla partecipazione alle procedure d’appalto possono rilevare anche per un periodo superiore al triennio e, nello specifico, per cinque anni, per sette anni oppure in perpetuo, a seconda della fattispecie.
Il risultato è una sorta di doppio binario che genera incertezza.
Da qui la richiesta dell’Autorità di modificare l’art. 100, comma 5, lett. b), per riportarlo in linea con l’art. 96: “5. Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: […] b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione o nel diverso periodo temporale indicato dalle disposizioni dell’art. 96.”