È legittimo chiedere al professionista di essere pagato solo se l’ente ottiene un finanziamento? E si può affidare in un unico incarico il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) insieme alla progettazione definitiva o esecutiva?
A rispondere sulla corretta applicazione dell’art. 66 del d.Lgs. n. 36/2023 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) è ANAC, che ha inserito una nuova sezione dedicata alla norma tra le FAQ dedicate al Codice dei contratti pubblici.
Affidamento servizi tecnici: le nuove FAQ ANAC
Non di rado nelle gare per servizi di ingegneria compaiono clausole che subordinano l’erogazione del compenso all’effettiva concessione di un contributo o all’esito positivo di un bando di finanziamento. Una prassi che si è diffusa in modo trasversale, soprattutto per interventi candidati a fondi strutturali, PNRR e programmi regionali.
L’Autorità è quindi intervenuta, ricordando che la remunerazione dei servizi tecnici non può essere condizionata da eventi esterni estranei alla prestazione.
Il chiarimento richiama un insieme preciso di norme del d.lgs. 36/2023 e dei relativi allegati:
- l'art. 66, che disciplina requisiti e condizioni per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria;
- l'art. 41, che al comma 3 stabilisce che il DIP è predisposto dal RUP prima dell’avvio della progettazione;
- l'Allegato I.7, che disciplina quadro
esigenziale, DOCFAP e DIP:
- art. 1: definizione e contenuti del quadro esigenziale;
- art. 2: il DOCFAP deve essere redatto nel rispetto del quadro esigenziale;
- art. 3: il DIP è redatto in coerenza sia con il quadro esigenziale sia con la soluzione individuata nel DOCFAP.
Le norme definiscono una sequenza procedurale vincolante, che impedisce di accorpare fasi progettuali logicamente e temporalmente distinte.