Il testo delle FAQ
Riportiamo qui di seguito il testo integrale delle 2 FAQ.
ART. 66 - OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
1. È possibile inserire negli atti di indizione di una procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria una clausola che subordini l’erogazione dei compensi all’ottenimento del finanziamento?
No. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.
2. È possibile affidare la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione?
No in quanto trattasi di documento che per espressa previsione dell’articolo 2 dell’Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell’Allegato I.7. L’articolo 3 del richiamato Allegato precisa, inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica - in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare - le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.
Il rispetto dell’indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP - qualora affidato all’esterno - possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.