Qual è la differenza tra requisiti di partecipazione e requisiti di capacità tecnica? In che misura questa distinzione incide sull’utilizzo dell’avvalimento operativo? E ancora: come si coordinano le novità introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici con la giurisprudenza in materia?
Requisiti di partecipazione e fatturato specifico: è possibile l'avvalimento?
Sono interrogativi centrali negli appalti pubblici, a cui ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7281, riformando la decisione di primo grado e ribadendo la corretta qualificazione del fatturato specifico come requisito tecnico-professionale.
La controversia nasce da una procedura di gara in cui la stazione appaltante aveva richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un determinato fatturato specifico. L’aggiudicataria, in parte priva di tale requisito, si era qualificata ricorrendo all’avvalimento, senza però che il relativo contratto indicasse in modo puntuale le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione, come invece richiesto dal Codice.
L’ATI concorrente aveva quindi contestato la legittimità dell’aggiudicazione, sostenendo sia l’erronea qualificazione del fatturato specifico come requisito economico-finanziario, sia la nullità del contratto di avvalimento privo delle specifiche previsioni operative.