La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 100, nella sua versione post-Correttivo: il “fatturato specifico” è requisito esperienziale che attesta idoneità tecnica/organizzativa; perciò non appartiene alla sfera economico-finanziaria.
La scelta della SA di collocarlo tra i requisiti economici si è rivelata contra legem, perché altera l’architettura legale dei requisiti e incide sulla disciplina degli strumenti (avvalimento) con cui possono essere soddisfatti. Il richiamo del Consiglio di Stato alla chiarezza testuale del nuovo art. 100 – rafforzata dal d.Lgs. 209/2024 – è decisivo per superare precedenti oscillazioni interpretative.
Conseguenze sull’avvalimento: natura “operativa” e contenuti minimi
Chiarita la natura tecnica del requisito, l’avvalimento non può risolversi in una mera garanzia: occorre un trasferimento effettivo di capacità tramite risorse concrete e nominabili.
L’art. 104 pretende che il contratto indichi puntualmente mezzi, organizzazione e personale messi a disposizione per tutta la durata dell’appalto; in esecuzione, il RUP deve poter verificare che quelle risorse siano realmente impiegate. Un contratto che si limiti a formule generiche o che ometta la specificazione delle risorse è inidoneo: non realizza la “traslazione” della capacità tecnica necessaria per legittimare la partecipazione.
Limiti del soccorso istruttorio e irrilevanza delle verifiche successive
Palazzo Spada distingue tra irregolarità formali (sanabili) e carenze sostanziali (insanabili):
- è sanabile l’omissione documentale se il documento esiste con data certa anteriore;
- non è sanabile la povertà strutturale del contratto di avvalimento né è possibile, tramite “chiarimenti”, integrare ex post l’indicazione delle risorse.
Le eventuali verifiche compiute dal RUP/DEC su mezzi e depositi non sostituiscono la mancanza del titolo negoziale idoneo (il contratto operativo) richiesto dal Codice al momento della partecipazione.