Quadro normativo
L’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina i requisiti di ordine speciale, suddividendoli in:
- idoneità professionale,
- capacità economica e finanziaria,
- capacità tecniche e professionali.
Le stazioni appaltanti devono richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto del contratto.
Con il Correttivo al Codice dei Contratti (d.lgs. n. 209/2024) sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali:
- fatturato globale: può essere richiesto come requisito economico-finanziario, ma entro il limite massimo del doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente;
- fatturato specifico: è stato definitivamente qualificato come requisito di capacità tecnico-professionale. Non serve a dimostrare la solidità finanziaria, ma l’idoneità tecnica derivante da contratti analoghi già eseguiti.
- orizzonte temporale: il Correttivo ha esteso la possibilità di provare l’esperienza pregressa fino a dieci anni dalla data di indizione della procedura, superando il limite più restrittivo del triennio;
- divieto di requisiti ulteriori: salvo specifiche previsioni di legge (ad esempio l’art. 102 per i lavori di particolare rilevanza), le SA possono richiedere solo i requisiti previsti dall’art. 100.
Sul fronte dell’avvalimento, l’art. 104 del Codice stabilisce che il contratto deve essere redatto in forma scritta, prevedendo l’obbligo di indicare in maniera specifica le dotazioni tecniche, le risorse umane e strumentali messe a disposizione.
Tale disciplina si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza sotto il previgente art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, distinguendo l’avvalimento operativo da quello di garanzia. Con il nuovo Codice, tuttavia, l’enfasi posta sulla messa a disposizione effettiva delle risorse rende centrale l’avvalimento tecnico-operativo.