Obbligo BIM negli appalti pubblici: il MIT sulla disciplina transitoria
Come si applica la disciplina BIM per procedure bandite nel 2025, ma il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del Correttivo? Ecco la risposta del supporto giuridico
Il parere del Servizio Supporto Giuridico
Sulla base di questo quadro normativo, il MIT ha ribadito che “L’obbligo di adozione del BIM non si applica ai procedimenti di programmazione già avviati entro il 31 dicembre 2024, purché in essi sia stato redatto il DOCFAP ove previsto.”
In base all’art. 225-bis, comma 2 del Codice, l’esonero dall’art. 43, che disciplina l’uso obbligatorio dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, è subordinato a due condizioni:
- avvio del procedimento di programmazione prima del 1° gennaio 2025;
- redazione del DOCFAP, se prevista ai sensi dell’art. 2, comma 5 dell’Allegato I.7.
La ratio della norma è quella di evitare l’applicazione retroattiva di obblighi progettuali sopravvenuti a procedimenti già consolidati nella loro impostazione.
Un punto di chiarimento rilevante riguarda le opere di importo inferiore alla soglia UE, per le quali il DOCFAP non è previsto (art. 2, comma 5, All. I.7). In tali casi, afferma il MIT, che ai fini dell’esonero, è sufficiente l’avvenuto avvio del procedimento di programmazione entro il 31 dicembre 2024. L’assenza del DOCFAP non esclude l’esonero, se tale documento non era obbligatorio in base alla normativa previgente.
In altre parole, non è necessario produrre il DOCFAP ex post per beneficiare dell’esonero dall’obbligo BIM, se il lavoro è sotto soglia e non era tenuto a prevederlo.
Gara pubblicata nel 2025: l’obbligo di BIM vale solo per i nuovi procedimenti
Inoltre si ribadisce quanto già affermato nei precedenti n. 2128 e 3368: i progetti approvati prima del 2025 conservano la propria validità, anche se la relativa gara per l’affidamento dei lavori viene pubblicata successivamente. In tal caso, il progetto potrà essere aggiornato solo nella parte necessaria alla procedura di gara (come CSA o schema di contratto), senza obbligo di riconversione del progetto in BIM.
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