Obbligo BIM negli appalti pubblici: il MIT sulla disciplina transitoria

Come si applica la disciplina BIM per procedure bandite nel 2025, ma il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del Correttivo? Ecco la risposta del supporto giuridico

di Redazione tecnica - 09/06/2025

Il quadro normativo: cos'è cambiato con il Correttivo

Ricordiamo che l’art. 43 del d.Lgs. n. 36/2023 disciplina in modo sistematico l’adozione obbligatoria del Building Information Modeling (BIM) e, più in generale, dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per le attività di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e manutenzione degli interventi pubblici.

La norma prevede che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici utilizzino ambienti digitali di condivisione dei dati e procedure interoperabili fin dalle prime fasi della progettazione. L'obbligo è progressivo in base agli importi dei lavori e alla capacità organizzativa delle amministrazioni, con decorrenza piena fissata al 1° gennaio 2025 per le opere superiori a 5,38 milioni di euro (soglia UE per i lavori pubblici). L’obbligo si estende anche alla validazione dei progetti, alla gestione dell’intervento e alla manutenzione, secondo logiche di ciclo di vita.

Tuttavia, il legislatore ha introdotto una disposizione transitoria specifica all’art. 225-bis, per disciplinare i casi in cui la programmazione o la progettazione è stata avviata prima del 1° gennaio 2025, evitando così applicazioni retroattive o incompatibili con l’impostazione già consolidata dell’intervento.

In particolare, il comma 2 dell’art. 225-bis stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’Allegato I.7.”.

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