Oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d’uso: quando sono sempre dovuti

Anche senza aumento del carico urbanistico, il passaggio tra categorie funzionali autonome può generare obblighi contributivi. Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5326/2025.

di Redazione tecnica - 20/06/2025

L’onerosità non deriva solo dall’impatto effettivo

Altro aspetto sottolineato dai giudici di Palazzo Spada riguarda la ratio dell’onere urbanistico che non è solo compensativa (rispetto a servizi usurati o da realizzare), ma anche funzionale, cioè collegata alla trasformazione del territorio permessa al privato. Ne deriva che il criterio del “carico urbanistico effettivo” può essere secondario rispetto alla presenza di un mutamento soggettivamente rilevante, come definito dalla normativa regionale.

Nel caso di specie, la normativa regionale (siamo in Emilia Romagna e occorre considerare l’art. 30 della L.R. n. 15/2013), prevede che:

  • gli oneri siano dovuti per le ristrutturazioni edilizie;
  • anche per i mutamenti di destinazione d’uso nei casi di cui all’art. 28, commi 3 e 4, della citata L.R. n. 15/2013.

I commi 3 e 4, art. 28, della L.R. n. 15/2013 dispongono:

“3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
b) turistico ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale;
f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.”

Nel caso di specie, il Comune ha correttamente applicato la tabella approvata con la Delibera del Consiglio Regionale n. 849/1998 e la delibera comunale n. 298/1999, dove si prevede il pagamento anche senza aumento del carico, se si modifica la categoria funzionale.

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