La decisione del TAR
Il TAR, richiamando questo orientamento, ha stabilito che “L’inefficacia del permesso di costruire non è la conseguenza automatica del decorso del termine stabilito per l’avvio dei lavori, ma deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione, anche ai fini del contraddittorio con il privato”.
Nel caso di specie, il Comune non aveva mai adottato un atto formale di decadenza del permesso di costruire, né in autotutela né in via dichiarativa.
Pertanto, quel titolo doveva considerarsi ancora efficace, con conseguente illegittimità:
- del diniego della nuova istanza di sanatoria, fondato su presupposti contraddittori;
- dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale, emesso in assenza del presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.