La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di queste coordinate normative, l’Amministrazione ha specificato che il nuovo termine di due anni per la rivendita dell’immobile preposseduto non pregiudica il diritto al credito d’imposta, che viene riconosciuto in via provvisoria.
Resta però condizione essenziale l’alienazione dell’immobile entro il 2026: in mancanza, si decade sia dall’agevolazione “prima casa” sul nuovo acquisto, sia dal credito.
Credito d’imposta: calcolo e quota spettante
Il credito non può essere riconosciuto sull’intero importo di 1.000 euro, comprensivo della quota del figlio. Trattandosi di un beneficio personale, spetta solo all’Istante, in proporzione alla propria quota di possesso sul primo acquisto (50%).
Il confronto va fatto tra questa quota (500 euro di imposta di registro) e l’IVA corrisposta sul nuovo acquisto: il credito spettante sarà pari al minore dei due importi.
Modalità di utilizzo
Il credito può essere portato in diminuzione dell’IRPEF dovuta con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024, oppure in altre modalità previste dall’art. 7, comma 2, della legge n. 448/1998. In nessun caso, però, dà luogo a rimborsi.